Circolare Ministeriale – Ministero della Marina Mercantile – 23 gennaio 1990, n. 259 Demanio Marittimo e dei Porti

Oggetto: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)”     

……(omissis)……..       

In particolare, nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un’apposita clausola la quale prescrive l’obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonchè di rendere la struttura stessa “visitabile” nel senso specificato dall’art. 3 punto 3.1 del decreto 236/1989 sopracitato, soprattutto in funzione dell’effettiva possibilità di balneazione, attraverso le predisposizioni di appositi “percorsi orizzontali”.

Legge – 05/02/1992 n. 104    

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

Si veda in particolare: [ art. 23 ]        

Art. 23. Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.   

1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi

D.L. 21 ottobre 1996, n. 535  

Art. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione.

1. Per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali

Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l’amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto.

……(omissis)……..       

4. All’esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13

5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all’articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all’articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall’articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 1996. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo

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