Associazione SuperAbile

Chi Siamo

Siamo un’associazione di persone con disabilità motoria e dei loro familiari Questo sito è rivolto a tutte quelle persone che per esigenze personali, per motivi familiari, a tecnici e progettisti, hanno bisogno di informazioni sulle norme, progettazione, agevolazioni fiscali per l’eliminazioni delle barriere architettoniche o sensoriali. L’associazione per realizzare questo sito, oltre all’impegno economico, ha impegnato risorse umane, che con molta dedizione e preparazione tecnica e studio delle normative esistenti, ha permesso di mettere in rete tutto quello che conosce.

Perché SuperAbile

SuperVolontà

L’Associazione, è frutto di una ventennale esperienza vissuta dai soci fondatori nell’ambito della disabilità motoria.

Il nome SuperAbile è scaturito da un gioco di parole: super-abile, perché non bisogna avere dei super poteri, ma una super volontà per affrontare quotidianamente gli ostacoli (barriere architettoniche) e le difficoltà di vivere una condizione di disabilità fisica o sensoriale.

SuperAbile, perché con la nostra volontà e forza d’animo, possiamo superare qualsiasi ostacolo o limite che la società ci impone.

SuperAbile, perché gli uomini costruiscono troppi muri e troppi pochi ponti. Per abbattere i muri della discriminazione sociale e costruire più ponti per le pari opportunità, lo si può fare con l’aiuto e la solidarietà delle persone di buona volontà ed animo gentile, così facendo si superano la solitudine e l’abbandono.

SuperAbile, perché bisogna uscire dai nostri confini, dai confini che ci siamo imposti nella mente. La mia casa, la mia Città, la mia Terra, la mia Nazione.
Abbiamo innalzato muri e frontiere per dividerci l’uni dagli altri, dimenticando che la Terra è di tutti, come l’aria che respiriamo, non possiamo possederla, ecco perché bisogna costruire più ponti, tendere una mano a chi ha avuto meno fortuna o meno opportunità, solo perché è nato in una famiglia piuttosto che in un’altra, perché è nato in un luogo della Terra piuttosto che in un altro.

SuperAbile, perché bisogna avere una abilità diversa per poter maneggiare un qualsiasi oggetto di uso quotidiano pensato solo per chi ha mani forti e le può usare entrambe.

Un esempio: in Italia diamo molto interesse al design (forma e bellezza) di un oggetto ma poi quando dobbiamo usarlo con una mano o con poca forza (ad esempio: per una ferita alla mano), ci rendiamo conto che quell’oggetto non ci è per nulla utile e quindi inutilizzabile.

Affinché si possano creare oggetti e servizi che siano realmente usufruibili da tutti ed a tutte le età, vi sono dei gruppi di persone e progettisti che si occupano di Progettazione per Tutti (Universal Design.)

Il Presidente

Luigi Montanaro

I Nostri Obiettivi

Segui i nostri Progetti

L’Associazione SuperAbile si è posta obiettivi da realizzare nei prossimi anni. Progetti di fondamentale importanza per l’integrazione sociale di persone con disabilità motoria (tetraplegici e paraplegici) e sensoriali (ciechi, sordo-muti), alcuni di questi Progetti hanno costi di realizzazione elevati che SuperAbile da sola non potrà sostenere e pertanto cerca Sponsor e Società sostenitori.

Con questi progetti, una volta ultimati, SuperAbile vuole dimostrare che le persone con disabilità di vario grado, messe in condizione di pari opportunità, con strumenti appositamente adattati, sono in grado di gestire la loro vita quotidiana ed affrontare sfide ritenuti impossibili o inimmaginabili per persone con un grado di disabilità cosi grave.

Finalità

Principi Ispiratori

Tutela dei diritti delle persone con disabilità

Nessuna Discriminazione

Integrazione sociale e Pari Opportunità

Il perseguimento di questi principi, è la finalità unica della nostra attività associativa.

Ma per conseguirla, come primo obiettivo, occorre innanzitutto eliminare le barriere sia architettoniche che sensoriali, in pratica qualsiasi tipo di ostacolo che riduca o impedisca l’autonomia, la libertà di movimento, di comunicazione, di integrazione sociale delle persone che, anche se per un periodo breve o permanente della loro vita, subiscono una discriminazione per motivi:

Fisici (para/tetraplegici, emiplegici, amputati, persone obese, infortunati temporanei etc.);
Per età (bambini, anziani);
Per condizione (donne in maternità etc);
Per una disabilità sensoriale (ipovedenti, ciechi, sordi).

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Puoi offrire materiali di consumo per i vari progetti di solidarietà.

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Puoi offrire la tua collaborazione in servizi e/o attività specifiche

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Superabile Aps

Statuto

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “SuperAbile APS”, da ora in avanti denominata “associazione”.
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, in via Antonino Pio, 25, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1L’associazione SUPERABILE non ha scopo di lucro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle persone con disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva e dei loro familiari in attuazione dei dettami della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, attuando azioni di promozione alla non discriminazione, alle pari opportunità e all’inclusione sociale.
2In particolare, l’associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei associati aderenti:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e divulgative di interesse sociale con finalità educativa e prevenzione sanitaria;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e divulgative di interesse sociale con finalità educativa e prevenzione sanitaria;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
g)servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
i) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
j)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
3. Nello specifico, l’associazione intende promuovere e svolgere:
| progetti innovativi per l’autonomia, la cura e la vita indipendente delle persone con disabilità;
| progetti innovativi di comunicazione visiva e sonora, informatica ecc….;
| progetti innovativi per la mobilità - trasporto individuale e collettivo, ecc….;
| momenti di socializzazione con attività ludiche, ricreative, sportive, culturali, teatrali, ecc…;
| progetti per l’Universal Design, Design For All (DFA D4A) la Domotica, il turismo per persone con disabilità;
| progetti e attività a tutela dell’ambiente, anche in collaborazione con istituti scolastici del territorio;
4.L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
5.L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6.L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.;
2.Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
| l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
| la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6.Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7.Lo status di associato non ha carattere temporaneo e viene meno nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di :

| eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
| essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
| frequentare i locali dell’associazione;
| partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
| concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
| essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
| prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2.Gli associati hanno l’obbligo di:

| rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
| svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
| versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde alla scadenza del tesseramento, per morte, recesso o esclusione.
2 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi :

| quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
| quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
| quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
| in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell’associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.
| le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.
3. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
4.Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
5.I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
6.Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7.Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 ORGANI

1. Sono organi dell’associazione:

| l’Assemblea;
| Il Consiglio direttivo;
| Il Presidente;
| l’Organo di controllo (se nominato);
| Revisore legale (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 ASSEMBLEA

1.Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2.Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3.Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4.La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
5.L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
6.L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

| nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
| approva il bilancio di esercizio;
| delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
| delibera sulla esclusione degli associati;
| delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
| approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
| delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
| delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8.L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9.L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10.Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente , il Segretario ed il Tesoriere.
4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
5. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

| elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
| eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
| formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
| predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
| predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
| deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
| deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
| stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
| curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
| individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. .
7. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza..
8.Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti..
10. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente..
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente. .
13.Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione. .
14.Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale. .
15.Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. .

Art. 9 PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale. Il Presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
4. Il Presidente ed il tesoriere, hanno facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali a firma congiunta/disgiunta.
5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
7. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Art.10 ORGANI DI CONTROLLO

1.L’assemblea può deliberare la nomina dell’Organo di Controllo.
2.L’Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 PATRIMONIO

1. Il patrimonio materiale ed immateriale dell'associazione è costituito :

| dagli associati e dai loro valori morali;
| dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
| dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
| da contributi di privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
| da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
| dai contributi di enti privati e fondazioni;
| da contributi di organismi internazionali;
| da donazioni e lasciti testamentari;
| da rimborsi derivanti da convenzioni;
| da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
| da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
| da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

1.L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 17 LIBRI

1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:

| libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
| registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
| libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
| libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
| libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 18 VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7.L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 LAVORATORI

1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Art. 20 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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Contatti

Via Antonino Pio, 25
80126 NAPOLI

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