Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l’orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti previsti per l’accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata
In generale, ogni situazione di pericolo dev’essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive