NORMATIVE PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE         

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (1). Nuovo codice della strada (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(2) Ai sensi dell’art. 195, comma terzo, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, prima, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6) e, successivamente, con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303).  
         

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Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.    

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila (134/a)

(134/a) Con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell’art. 195, comma terzo, al secondo aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata

D.M. 20 Dicembre 1996         

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sul nuovo codice della  strada.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (1)  

Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo codice della strada           

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.        

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Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5 (372).

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme (372).

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3] (372).

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno invalidi» del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno invalidi». Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo (372)

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità (372) Comma così modificato dall’art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (1)

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone  handicappate

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O

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Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate         

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati

2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (1)        

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,  spazi e servizi pubblici

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996, n. 227, S.O.      

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Art. 11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili 

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12.

5. Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art.12. Contrassegno speciale           

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

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