Oggetto: proposta estensione benefici IVA agevolata al 4% in favore di persone con disabilità riconosciute dalla Legge 104/92 Art. 3 comma 3 per l’acquisto di autovetture e mezzi di trasporto.
Premesso che il trasporto pubblico nazionale e locale su gomma e su ferro è inadeguato o inesistente al trasporto di persone con grave disabilita motoria.
Una vera discriminazione sociale, per questo motivo le persone con disabilità motoria o loro familiari sono costretti ad acquistare autoveicoli e trasformarli radicalmente.
Per questo motivo per le persone con disabilità motoria l’auto non è un bene di lusso ma un ausilio indispensabile alla propria autonomia.
PREMESSO CHE:
I trasporti pubblici di linea su gomma e ferro ( autobus, filobus, tram, metropolitane, funivie, funicolari ) e le auto di sevizio taxi sono in larghissima maggioranza inaccessibili alle persone con disabilità motoria grave non svolgendo una funzione pubblica.
Per questo motivo, per le persone con disabilità motoria l’auto privata non è un bene di lusso ma un ausilio fondamentale ed indispensabile alla propria autonomia e mobilità individuale.
La legislazione in materia di IVA agevolata al 4% limita il beneficio all’acquisto di autovetture di cilindrata massima 2000 a benzina e 2800 diesel (Legge n° 342 del 21/11/2000 art. 50, Legge n° 388 del 23/12/2000 artt. 30, 31 e 81).
Purtroppo, chi ha scritto queste norme ha avuto una visione limitata, costringendo ad accollarsi sempre di più spese di acquisto e di gestione insostenibili, discriminando così chi ha più diritto di mobilità come i disabili motori gravi.
Infatti, diverse migliaia di persone con disabilità motoria grave (tetraplegici che necessitano di particolari adattamenti per la guida e per l’accesso al sedile di guida) sono ulteriormente discriminate nella loro mobilità, dovendo apportare adeguate soluzioni tecniche che gli consentono di guidare, per questo motivo, sono costrette ad acquistare delle grosse auto monovolume e farle modificare radicalmente, per consentirgli di entrare con la carrozzina elettrica e poter guidare sedute su di essa, auto che per la loro cilindrata elevata non rientrano nei benefici fiscali.
Inoltre, vi sono diverse migliaia di famiglie che hanno due o più disabili gravi da trasportare e necessitano di minibus, che devono essere appositamente modificati al trasporto di carrozzine elettriche, minibus che hanno una cilindrata elevata.
Inoltre ancora, l’attuale normativa obsoleta di ventuno anni, non prevede le nuove forme di motorizzazione, auto elettriche, ibride e plug- in, che attualmente non possono godere dell’IVA agevolata al 4%, non consentendo così il beneficio dell’IVA agevolata ad una persona con disabilità
che voglia acquistare un’autovettura così motorizzata.
un emendamento alla Legge di Stabilità che elimini il limite di cilindrata e di alimentazione
(benzina, gas, gasolio, elettrica, idrogeno, ibrida o fuel-cell) estendendo i benefici IVA al 4%, esenzione tassa di possesso, IPT, previsti nelle Leggi Finanziarie (L. n° 342 del 21/11/2000 art. 50, L. n° 388 del 23/12/2000 artt. 30, 31 e 81), eliminando il limite di cilindrata, si evita cosi qualsiasi discriminazione nei confronti di persone con disabilità motoria grave.
- Eliminazione limite di cilindrata e di alimentazione per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto e la giuda di persone con disabilità, con conseguente beneficio dell’IVA al 4% ed esenzione tassa di possesso ed IPT;
- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto almeno fino ad un massimo di 70.000 €uro;
- IVA al 4% per la manutenzione, riparazione e pezzi di ricambio (esclusi i fluidi) dell’autoveicolo;
- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i costi all’acquisto dei pezzi di ricambio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni della carrozzeria, riparazioni delle pedane elettriche e quant’altro possa danneggiarsi in un automezzo profondamente modificato;